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Indice
- art 1.31 Limitazioni di uso del fucile subacqueo
- art. 128 bis Pesca sportiva
- art. 128 Pesca subacquea Professionale
- art. 129 Limitazioni
- art. 130 Segnalazioni
- Disposizioni per la difesa del mare
- DM Marina Mercantile del 1/6/1987 n. 249
- DPR 2/10/1968. n. 1639
- Il vecchio Codice della Navigazione
- Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale
- Legge n.963 del 14 Luglio 1965 n. 963
- Legge Quadro di Disciplina delle attività di istruttore, di guida subacquea,dei centri di immersione
- Moduli di scarico responsabilità nello sport subacqueo
- Obbligo segnalazione e distanza di sicurezza
- Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto
- 1.1. Brevetti PADI
- 1.2. Brevetti IANTD
- 1.3. Brevetti IDEA
- 1.4. Brevetti SNSI
- 1.5. Brevetti SSI
Normativa
Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale
Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 (in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47).
Il Ministro della marina mercantile:
alle esigenze del traffico, la necessità di riconoscere la categoria e disciplinarne l'impiego;
Sentito il Ministero della sanità;
Sentito il Ministero della pubblica istruzione;
Sentito l'ufficio del Ministro per le regioni;
Art. 1.
Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
Art. 2.
Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.



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