- art 1.31 Limitazioni di uso del fucile subacqueo
- art. 128 bis Pesca sportiva
- art. 128 Pesca subacquea Professionale
- art. 129 Limitazioni
- art. 130 Segnalazioni
- Disposizioni per la difesa del mare
- DM Marina Mercantile del 1/6/1987 n. 249
- DPR 2/10/1968. n. 1639
- Il vecchio Codice della Navigazione
- Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale
- Legge n.963 del 14 Luglio 1965 n. 963
- Legge Quadro di Disciplina delle attività di istruttore, di guida subacquea,dei centri di immersione
- Moduli di scarico responsabilità nello sport subacqueo
- Obbligo segnalazione e distanza di sicurezza
- Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto
- 1.1. Brevetti PADI
- 1.2. Brevetti IANTD
- 1.3. Brevetti IDEA
- 1.4. Brevetti SNSI
- 1.5. Brevetti SSI
Normativa
Obbligo segnalazione e distanza di sicurezza
Con il protocollo 82/033465 in data 26 maggio 2003 è stata emanata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto a tutte le Capitanerie di Porto una Circolare che di fatto ha modificato la distanza alla quale devono transitare le imbarcazioni, sia a vela che a motore, dalla caratteristica boa segnasub, portandola ad un minimo di 100 metri, in luogo dei precedenti 50. Se in passato, quindi, il subacqueo aveva l'obbligo di segnalarsi ex art. 130 D.P.R. 1639/68 a pena di pesanti sanzioni, mentre nulla era imposto ai diportisti che potevano scorrazzare liberamente nei pressi delle boe ed eventualmente rispondere solo in caso di incidente, dal 2003 transitare con una imbarcazione ad una distanza inferiore a 100 metri da una boa segnasub costituisce un illecito penale (art. 1231 Codice della Navigazione ed art. 650 Codice penale).
- Il subacqueo deve segnalarsi con una boa recante la classica bandiera rossa con striscia diagonale bianca o la lettera A, visibile a non meno di 300 metri.
- Se vi è un mezzo nautico di appoggio la bandiera va issata sul mezzo, dove è obbligatoria anche la presenza di una persona pronta ad intervenire in caso di necessità
- Il subacqueo deve muoversi nel raggio massimo di 50 metri dalla verticale della boa o del mezzo nautico.
- Di notte deve essere esposta una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte.
- Le unità in navigazione, invece, oltre a moderare la velocità, rispettando il limite che è di 10 nodi fino a 1000 metri dalla costa, ed a mantenersi a più di 100 metri di distanza dai galleggianti indicanti la presenza di subacquei, devono altresì spegnere il motore ed usare i remi nella fascia dei 300 metri dalla spiaggia o in specchi d'acqua in cui vi sono bagnanti.