- art 1.31 Limitazioni di uso del fucile subacqueo
- art. 128 bis Pesca sportiva
- art. 128 Pesca subacquea Professionale
- art. 129 Limitazioni
- art. 130 Segnalazioni
- Disposizioni per la difesa del mare
- DM Marina Mercantile del 1/6/1987 n. 249
- DPR 2/10/1968. n. 1639
- Il vecchio Codice della Navigazione
- Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale
- Legge n.963 del 14 Luglio 1965 n. 963
- Legge Quadro di Disciplina delle attività di istruttore, di guida subacquea,dei centri di immersione
- Moduli di scarico responsabilità nello sport subacqueo
- Obbligo segnalazione e distanza di sicurezza
- Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto
- 1.1. Brevetti PADI
- 1.2. Brevetti IANTD
- 1.3. Brevetti IDEA
- 1.4. Brevetti SNSI
- 1.5. Brevetti SSI
Normativa
Il vecchio Codice della Navigazione
Versione vigente fino al 15 Settembre2005Disposizioni preliminari Art. 1 - Fonti del diritto della navigazione1. In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.2. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.Art. 2 - Mare territoriale1. Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell' apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.2. E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell' estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione su misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.3. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionaliPer ulteriori informazioni consultare il documento Vecchio codice di navigazione