Normativa
Legge Quadro di Disciplina delle attività di istruttore, di guida subacquea,dei centri di immersione
art. 1 (Finalità)
La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento delle attività di centro d'immersione subacquea e di centro di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.
art. 2 (Definizioni) Per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività compatibili con la osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme e modalità e, se effettuate con autorespiratore, entro i limiti della curva di sicurezza, che non comportino soste obbligatorie di decompressione ed a profondità non superiori a quaranta metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo.
E' esclusa da dette attività la pesca subacquea. Tali attività devono essere ecosostenibili e volte alla salvaguardia dell'ambiente. E' istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi, le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, in tutte le sue specializzazioni, esercitata anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione, nei limiti di cui al comma 1. E' guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento dei singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, che attesti l'addestramento almeno di primo livello, in immersioni subacquee svolte anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante le immersioni, nei limiti di cui al comma 1. Per brevetto subacqueo a fini turistico-ricreativi si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi, inserita nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della presente legge. Sono organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea a scopi turistici le imprese o associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, che prevedano come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione ed addestramento per l'esecuzione di immersioni subacquee a scopo turistico. Le organizzazioni didattiche esercitano la loro attività statutaria sotto la loro responsabilità e con la vigilanza delle regioni territorialmente competenti. E' centro d'immersione subacquea un'impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standard operativi che nonché il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non. E' centro di addestramento subacqueo una impresa che offre supporto all'apprendimento ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa... Mareblunet. Legge quadro di Disciplina delle attività di istruttore., 2006 Mareblunet. TU 2 febbraio 2005, 2006